Alberghi e altre attività ricettive
Che cosa è e a che cosa serve:
Per attività ricettive si intendono le seguenti strutture comprensive dei relativi servizi:
- alberghi;
- residenze turistico alberghiere;
- case per ferie;
- bed & breakfast;
- ostelli per la gioventù;
- esercizi di affittacamere;
- case e appartamenti per vacanze;
- campeggi;
- aree di sosta;
- villaggi turistici;
- agriturismi
Si definiscono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, servizi, infrastrutture ed esercizi concorrenti alla formazione dell’offerta turistica.
a. Sono attività ricettive alberghiere quelle organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante. Esse si distinguono in:
- alberghi, quando offrono alloggio prevalentemente in camere;
- residenze turistico alberghiere (R.T.A), quando offrono alloggio prevalentemente in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina.
L'appartenenza all'una o all'altra tipologia viene determinata in base al criterio della prevalenza nel calcolare la capacità ricettiva tra camere ed appartamenti.
L'apertura, il trasferimento di sede ed il subingresso delle attività ricettive alberghiere sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990, che dovrà essere trasmessa, con gli eventuali allegati integrativi, in via esclusivamente telematica, al SUAP del Comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio. Unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, è consentita la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli e l'installazione di attrezzature e strutture a carattere ricreativo.
b. Sono attività ricettive non alberghiere:
- case per ferie;
- bed & breakfast;
- ostelli per la gioventù;
- esercizi di affittacamere;
- case e appartamenti per vacanze.
L'apertura, il trasferimento di sede ed il subingresso delle attività ricettive non alberghiere sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990, che dovrà essere trasmessa, con gli eventuali allegati integrativi, in via esclusivamente telematica, al SUAP del Comune competente per territorio.
c. Sono attività ricettive all’aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate ed attrezzate forniscono alloggio in propri allestimenti o mettono a disposizione spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.
Le attività ricettive all’aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, si distinguono in:
- campeggi;
- aree di sosta;
- villaggi turistici.
L’esercizio delle attività ricettive all’aria aperta è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività che dovrà essere trasmessa, con gli eventuali allegati integrativi, in via esclusivamente telematica, al SUAP del Comune competente per territorio.
d. Sono attività agrituristiche le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Esse sono gli:
- Agriturismi
L’esercizio dell’attività agrituristica è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio dell’attività agrituristica ai sensi dell’art. 154 della legge regionale 31/2008, che dovrà essere trasmessa in via esclusivamente telematica, al SUAP del Comune dove ha sede l’immobile destinato all’attività agrituristica.
- Alberghi
Gli “alberghi” sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio in unità abitative arredate, ed eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in almeno sette camere.
In relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, gli alberghi possono distinguersi in:
- motel: albergo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazione, secondo quante sono le camere o suites degli ospiti, maggiorate del 10%, nonché fornisce i servizi di ristorante o tavola calda o fredda e di bar. Inoltre, deve fornire i servizi di primo intervento di assistenza ai turisti motorizzati e di rifornimento carburante anche mediante apposite convenzioni con operatori situati nelle vicinanze dell'esercizio stesso;
- villaggio albergo: albergo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso inserito in area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti;
- albergo meuble' o garni': albergo che fornisce solo il servizio di alloggio, normalmente con prima colazione e bar, senza ristorante;
- albergo - dimora storica: albergo la cui attività si svolge in immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle;
- albergo - centro benessere: albergo dotato di impianti e attrezzature adeguati per fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle;
- albergo diffuso: albergo caratterizzato dalla centralizzazione, in un unico stabile, dell’ufficio ricevimento ed accoglienza, ed eventualmente delle sale di uso comune, ristorante e spazio vendita per i prodotti tipici locali, e dalla dislocazione delle camere o alloggi in uno o più edifici separati, anche con destinazione residenziale, purchè situati nel medesimo comune o in quelli limitrofi a una distanza non superiore a metri 400 dal corpo centrale, purchè sia garantito il rispetto dei requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell’attività alberghiera; lo stabile centrale e gli edifici adibiti a camere o alloggi possono essere di proprietà di soggetti distinti a condizione che venga garantita la gestione unitaria dell’albergo a norma dell’articolo 22, comma 1; lo stesso servizio, con i medesimi requisiti, può essere offerto anche nelle baite presenti sul territorio montano, così come identificato dalla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani).
Chi può fare la Richiesta
Requisiti soggettivi:
- possesso dei requisiti morali previsti dal R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.);
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
- assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin).
- Se l’attività comprende la somministrazione di alimenti e bevande, il titolare o il legale rappresentante e l’eventuale delegato devono essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010.
Requisiti oggettivi:
- Gli alberghi devono possedere la giusta destinazione urbanistica ed i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia. Devono, inoltre, rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione incendi ed essere in possesso del certificato prevenzione incendi, quando necessario
Quando fare la richiesta e Come
Per aprire e/o modificare l’esercizio dell’attività occorre presentare, esclusivamente per via telematica, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA – Modello A + Schede 2/5/6 + eventuali moduli: accettazione rappresentanza; autocertificazione requisiti morali; nomina delegato alla somministrazione di alimenti e bevande) al SUAP completa della documentazione richiesta, inclusi:
- planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100;
- la classificazione alberghiera rilasciata dalla Provincia di Milano;
- il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco di Milano o DIA depositata presso il Comando Vigili del Fuoco di Milano (se la struttura ha più di venticinque posti letto);
- l’autorizzazione in deroga rilasciata da ASL/Ats Milano Città Metropolitana (in presenza di locali sotterranei o semisotterranei ad uso lavorativo).
Per subentrare nell’attività (trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa) occorre presentare, esclusivamente per via telematica, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA – Modello B + Schede 2/5/6 + eventuali moduli: accettazione rappresentanza; autocertificazione requisiti morali; nomina delegato alla somministrazione di alimenti e bevande) al SUAP completa della documentazione richiesta.
L’attività può essere iniziata e/o modificata dalla presentazione della SCIA (Informazioni sulle modalità di inoltro telematico della SCIA”).
Per aprire e/o modificare oppure per il subentro nell’attività è necessario effettuare il versamento dei relativi oneri alla ASL, che occorre fare anche nel caso di modifica della ragione sociale della società.
Modalità di Pagamento
Versamento per ATS Milano Città Metropolitana.
Costi da Sostenere
Il versamento per Ats Milano Città Metropolitana
Sanzioni
Quelli previsti per la SCIA
Reclami e Ricorsi
Non previsti.
Affittacamere
Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile.
Nelle strutture si forniscono alloggio ed eventualmente servizi complementari ai clienti.
L’attività può essere svolta in modo complementare alla somministrazione di alimenti e bevande, purché svolta dallo stesso titolare in un’unica struttura immobiliare e al servizio esclusivo di coloro che vi alloggiano
Chi può fare la Richiesta
Requisiti soggettivi:
- possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.);
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
- assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin)
Se l’attività comprende la somministrazione di alimenti e bevande, il titolare per la ditta individuale o il legale rappresentante, per le società o l’eventuale delegato devono essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010.
Requisiti oggettivi:
I locali devono disporre di almeno un bagno ogni 6 posti letto o frazione di 6 superiore a 2. Le camere da letto devono essere dotate di almeno un letto e una sedia per persona, un armadio, un tavolo o scrivania e un cestino porta rifiuti. L’accesso alle camere da letto per gli ospiti non deve richiedere l’attraversamento della camera da letto e dei servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.
Quando fare la richiesta e Come
Per aprire e/o modificare un esercizio di affittacamere occorre presentare, in via esclusivamente telematica, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA Modello A + Scheda 2/6 + eventuali moduli: accettazione rappresentanza; autocertificazione requisiti morali; nomina delegato alla somministrazione di alimenti e bevande) al SUAP, completa della documentazione richiesta:
- planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100..
Modalità di Pagamento
Versamento per ATS Milano Città Metropolitana.
Costi da Sostenere
Il versamento per Ats Milano Città Metropolitana
Sanzioni
Quelli previsti per la scia e dalla Legge Regionale 16 luglio 2007 n. 15 – Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (artt. 41 e 42)
Bed & Breakfast
Per “bed & breakfast” si intende l’attività di carattere saltuario svolta da privati che utilizzano parte della loro abitazione di residenza per offrire un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione
Chi può fare la Richiesta
Requisiti soggettivi:
- Il bed and breakfast può essere esercitato da privati in forma non professionale, in possesso di idonei requisiti:
- possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.);
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
- assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin)
Requisiti oggettivi:
L’esercizio dell’attività non determina il cambio della destinazione d’uso dell’immobile. L’attività può essere esercitata in non più di quattro stanze con un massimo di dodici posti letto. Qualora l’attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. I locali devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d’igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.
Quando fare la richiesta e Come
Per aprire e/o modificare un “bed & breakfast” occorre presentare, esclusivamente per via esclusivamente telematica, una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA Modello A oppure B + Scheda 6 + modulo autocertificazione requisiti morali) al SUAP, completa della documentazione richiesta:
- planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100;
- certificato di agibilità (abitativa);
- copia della polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti.
- L’attività può essere iniziata o modificata dalla presentazione della SCIA
.Modalità di Pagamento
Per aprire e/o modificare l’esercizio dell’attività è necessario effettuare il versamento dei relativi oneri alla ATS (ex Asl)..
Sanzioni
Quelle previste per la SCIA e dalla Legge Regionale 16 luglio 2007 n. 15 – Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (art. 45)
Agriturismi
Per attività “agrituristiche” si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, che utilizzano la propria azienda, in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
Possono essere addetti all’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari, nonché i lavoratori dipendenti.
Gli imprenditori agricoli, sia nella forma di società di capitali o di persone sia associati fra loro, che intendono svolgere l’attività agrituristica devono dotarsi di una certificazione comprovante la connessione dell’attività agrituristica rispetto a quella agricola che rimane prevalente.
Sono attività agrituristiche:
- dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori;
- somministrare pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri o acquistati da aziende agricole della zona;
- organizzare degustazioni di prodotti aziendali;
- organizzare attività ricreative, culturali, educative, seminariali, di pratica sportiva, fattorie didattiche, fattorie sociali, aziende agrituristico-venatorie, attività di ittoturismo, di pesca-turismo, attività escursionistiche e di ippoturismo.
Chi può fare la Richiesta
Requisiti soggettivi:
- possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 12 del R.D. n. 773/1931;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
- assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin)
Se l’attività comprende la somministrazione di alimenti e bevande, il titolare o il legale rappresentante e l’eventuale delegato devono essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010
Requisiti oggettivi:
Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tutti gli immobili rurali già esistenti che fanno parte dell’azienda agricola. Si considerano esistenti gli edifici che fanno parte del nucleo centrale dell’azienda agricola o posti nelle sue immediate vicinanze, compresa l’abitazione dell’imprenditore agricolo, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei fabbricati.
Quando e come fare la richiesta
Per aprire o modificare un agriturismo occorre presentare, esclusivamente per via telematica, al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano, una Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio attività agrituristica (ai sensi della Legge Regionale n. 31/2008 art. 154), completa della necessaria documentazione:
- planimetria, in scala non inferiore a 1:100, dell’ubicazione dei locali rispetto al terreno;
- planimetria, in scala non inferiore a 1:100, con altezza soffitti e indicazione dei rapporti aeroilluminanti;
- certificato attestante il rapporto di connessione rilasciato dalla Provincia di Milano;
- certificato di iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici;
- autocertificazione riguardante l’abitabilità dei locali;
- autocertificazione riguardante le destinazione urbanistica dei locali.
- L’attività può essere iniziata o modificata dalla presentazione della SCIA
Sanzioni
Quelle previste per la SCIA e dalla Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31 – Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale (art. 150 ss) e Legge Regionale 8 giugno 2007 n. 10 (Disciplina Regionale dell'agriturismo).
Regolamento Regionale 6 maggio 2008 n. 4 (attuazione della Legge Regionale 8 giugno 2007 n. 10)
Case per vacanze
Le "case e appartamenti per vacanze" sono strutture ricettive organizzate per fornire alloggio e servizi per un periodo non inferiore a 7 giorni fino ad un massimo di 3 mesi consecutivi in unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari per un minimo di 3 appartamenti.
Le "case ed appartamenti per vacanze" si considerano gestiti in forma imprenditoriale quando il soggetto ha la disponibilità, anche temporanea, di un minimo di tre appartamenti situati nel medesimo territorio comunale
Chi può fare la Richiesta
- possesso dei requisiti morali previsti previsti dall’articolo 11 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.);
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
- assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin)
Quando l’attività comprende anche la somministrazione di alimenti e bevande, il titolare per la ditta individuale o il legale rappresentante, per le società, o l’eventuale delegato devono essere in possesso anche dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 71 del D.Lgs n. 59/2010.
Requisiti oggettivi:
Le case e appartamenti per vacanze sono caratterizzati dai requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione e dagli standard qualitativi minimi previsti dalla normativa regionale.
Nelle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurate: la fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento ed eventualmente gas, la manutenzione ordinaria ai fini della piena efficienza dell’appartamento e dei connessi impianti tecnologici, la pulizia dei locali, dei mobili, delle strutture e delle dotazioni di cucina ad ogni cambio cliente ed il servizio di recapito e di ricevimento dell’ospite
Quando fare la richiesta e Come
Per aprire e/o modificare un “bed & breakfast” occorre presentare, esclusivamente per via esclusivamente telematica, una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
.Modalità di Pagamento
Per aprire e/o modificare l’esercizio dell’attività è necessario effettuare il versamento dei relativi oneri alla ATS (ex Asl)..
Sanzioni
Per aprire e/o modificare l’esercizio dell’attività è necessario effettuare il versamento dei relativi oneri alla Ats Milano Città Metropolitana
Chi:
UFFICIO UO SUAP